Copyright e mondo digitale

Con questa espressione[1], si intende l’insieme delle normative sul diritto d’autore in vigore nel mondo anglosassone (ex – Commonwealth) e statunitense. Qualcuno potrà allora pensare di essere esonerato dall’osservarne le regole, perché non residente in uno di questi paesi, ma non è così!

Infatti, con il tempo, il termine ha assunto anche in Italia un significato analogo ad indicare il rispetto della normativa nazionale a tutela del diritto di autore[2], da cui il copyright differisce sotto vari aspetti. Ma questo, si sa, è fisiologico in quanto l’ordinamento giuridico italiano, in verità europeo, noto con il termine civil law[3], si basa su presupposti del diritto romano fondamentalmente diversi da quelli anglosassoni[4].

Di preciso, per diritto d’autore si intende il riconoscimento di un insieme di facoltà, di natura morale ed economica, alla persona che realizza un’opera di ingegno di carattere creativo ed innovativo.

Il riconoscimento di tale status ha origine nel secolo XIV, con l’avvento della stampa, allorquando il governo inglese, un po’ per motivi di censura, un po’ per rimpinguare le casse dello Stato, costituì l’associazione dei librai[5], ed ogni opera per poter essere stampata, doveva essere registrata nell’apposito registro della corporazione e sottoposta al vaglio dei censori.

Al giorno d’oggi, l’avvento della tecnologia multimediale, ed in particolare del computer e di Internet, ha fatto vacillare significativamente uno dei cardini alla base del copyright: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre o diffondere, su supporto tradizionale, fisico e tangibile, le opere pubblicate o realizzate da qualcun altro.

Il primo episodio eclatante, che ha messo a nudo il fenomeno, è riconducibile, agli inizi del millennio, al cosiddetto caso Napster.

Chi è stato giovane un po’ di tempo fa ricorderà sicuramente quanto fosse facile scaricarsi o condividere gratuitamente file musicali attraverso Internet. La chiusura di Napster avvenuta nel 2002 e generata dalle denunce degli editori che vedevano nel sistema un concorrente ai propri profitti, non ha risolto, se non per breve tempo, il problema.

Infatti, attualmente esistono nuove tecnologie di condivisione file gratuita[6], che anche se nel rispetto della normativa vigente, comportano, di fatto, una costante e significativa diminuzione delle vendite di opere multimediali (musica, film, ecc …).

La smaterializzazione del supporto fisico, stabilisce, di fatto, che non sono i beni materiali ad avere valore, ma le idee, i concetti, l’originalità del pensiero. Internet, quindi, non sancisce affatto la fine del copyright, ma obbliga i giuristi a dover affrontare nuove sfide per reperire gli strumenti più adatti alla tutela dell’opera intellettuale presente in rete.

Di fatto, l’attuale realtà evidenzia una certa difficoltà della legislazione che non riesce a stare al passo della tecnologia. Ma non per questo dobbiamo sentirci autorizzati ad un comportamento illecito. In Italia, il diritto d’autore è disciplinato essenzialmente dalla seguente dottrina:

 

 

In base a questa normativa, si considerano come opere protette: “[8] [] le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

 

Entrando poi nel dettaglio delle tipologie di opere considerate come  protette[9] dalla normativa, troviamo:

 

  1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, in forma scritta oppure orale;
  2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico - musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o in altro modo;
  4. le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  5. i disegni e le opere dell’architettura;
  6. le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
  7. le opere fotografiche;
  8. i programmi per elaboratore e personal computer;
  9. le banche dati;
  10. le opere del disegno industriale che presentino, di per sé, carattere creativo e valore artistico.

 

Il fenomeno interessa anche le cosiddette opere collettive, ovvero quelle ottenute dalla riunione di più opere o più parti di esse, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico oppure artistico. Rientrano in questo caso enciclopedie, dizionari, antologie, riviste e giornali[10].

A questo punto sappiamo benissimo cosa è lecito, e cosa non lo è, e nell’operatività delle nostre ricerche o relazioni quotidiane, dobbiamo sempre valutare se il materiale che stiamo utilizzando per le nostre attività può essere utilizzato oppure ne dobbiamo chiedere autorizzazione al legittimo proprietario. La violazione del diritto d’autore, infatti, è perseguibile penalmente:

 

  1. con una multa, per chi scarica illegalmente file protetti da diritto d’autore;
  2. con la reclusione per chi fa upload[11] e mette in condivisione file protetti.

 

Le pene pecuniarie ed il periodo di reclusione, si inaspriscono nel caso in cui la diffusione di materiale protetto da copyright è a scopo di lucro. Va rilevato che in tutti i casi le sanzioni sono di natura penale: in altre parole il reato è assimilabile a quello di furto e l’aver commesso l’illecito comporta l’iscrizione di una condanna che, ovviamente, ha il suo peso specifico ai fini di un concorso o di gare di appalto pubblico.

Dobbiamo maturare una forte presa di coscienza in materia di diritto d’autore. Anzi, dobbiamo diffondere questa consapevolezza anche a tutta la nostra organizzazione attraverso un’adeguata campagna di formazione. È legittimo, altresì, tutelarsi anche attraverso soluzioni di natura tecnica in grado di sopperire, automaticamente,  a possibili azioni fraudolente perpetrate dai nostri collaboratori e rivolte a ledere i diritti d’autore.

Un discorso a parte merita il software, ovvero la miriade dei cosiddetti programmi che vengono utilizzati dal nostro computer.

Ne possiamo distinguere di tre categorie:

 

  1. il sistema operativo,
  2. le applicazioni di produzione individuale,
  3. i programmi specificatamente scritti per risolvere particolari processi propri della nostra realtà (i cosiddetti programmi applicativi).

 

In genere, il sistema operativo viene venduto insieme al computer acquistato. Rientra in questa categoria software come Linux, Microsoft XP o Vista, Unix, ecc…

Le applicazioni di produzione individuale che permettono di effettuare videoscrittura o calcoli attraverso un foglio elettronico, in genere sono oggetto di faticoso baratto, di natura economica, con chi ci sta vendendo il computer. Rientrano in questa categoria Microsoft Office, Sun Openoffice, ecc….

Infine, i programmi applicativi. Questi sono venduti da aziende di settore, le quali, recependo le nostre esigenze, ci confezionano su misura, l’abito software rispondente ai requisiti richiesti.

In ogni caso dobbiamo spendere una montagna di soldi, e siccome risparmiare piace a tutti, ecco la forte tentazione di utilizzare software copiato o privo di licenza.

Sbagliato, non possiamo cadere in questa trappola, anche se ci auspichiamo che i costi diventino sempre più ragionevoli grazie alla competitività che nel settore si sta rapidamente sviluppando e grazie alle continue battaglie contro il fenomeno della pirateria informatica. Questo non significa però che dobbiamo necessariamente utilizzare del software coperto da licenza. Infatti, esistono molte soluzioni per le quale non è previsto il pagamento di alcun diritto. Rientrano in questa categoria i programmi conosciuti come opensource, freeware, oppure i cosiddetti no-copyright.

Anche in questo caso però dobbiamo valutare attentamente le nostre scelte. Se infatti si ottiene un risparmio immediato sull’acquisto del prodotto, dobbiamo sapere che tali opere sono nate a solo scopo di studio, e pur rappresentando una realtà molto significativa, non prevedono una loro distribuzione commerciale e, di conseguenza, non prevedono alcun tipo di assistenza o di help-desk[12]. L’unico tipo di supporto auspicabile è quello di sperare che altri utenti abbiano già avuto il nostro problema e che la soluzione di questo venga pubblicata in Internet o sia motivo di discussioni on-line (forum, blog, ecc…).

Se la scelta cade invece nell’acquisto di software protetto da diritti, va posta attenzione al tipo di licenza da acquistare. L’elemento discriminante è, in questo caso, il numero delle utenze, ovvero delle persone che utilizzeranno il software che va da uno (uso personale), a oltre cento ( la cosiddetta formula aziendale o Enterprise).

Concentriamoci adesso su altre categorie di software che, senza neanche accorgersene, utilizziamo quotidianamente: i file, ovvero quegli oggetti contenenti informazioni omogenee.

Dando ormai per acquisito che non si può effettuare il salvataggio sul proprio computer[13] di immagini, testi, video e opere il cui autore ha assoggettato a copyright, oggi si ci interroga se potenzialmente saremmo legalmente perseguibili per il fatto che programmi di navigazione Internet, i cosiddetti browser, acquistati legalmente, effettuano di fatto, in maniera automatica ed a nostra insaputa, una copia sul nostro disco rigido delle pagine web visitate.

Ancora una volta facciamoci guidare dal buon senso: esiste una normativa consolidata e quella va rispettata e fatta rispettare dai nostri collaboratori. Per tutto ciò che invece è in corso di perfezionamento, quello che possiamo fare è tenersi aggiornati costantemente attraverso ricerche, sottoscrizioni di abbonamenti a pubblicazioni specializzate e  iscrizione a corsi di formazione. Questo processo ci farà acquisire una forma mentis che naturalmente ci porterà a gestire anche situazioni nuove o che non trovano riscontro in precedenti nostre esperienze.

Per riconoscere un’opera tutelata dal diritto d’autore si utilizza il simbolo ©. Questo è sempre vero in quanto convenzione internazionale, e mentre è applicabile fisicamente su delle opere contenute su un supporto fisico quale la carta, la tela o una pellicola, il marchio deve intendersi presente ove non esista il supporto fisico, ma l’autore ne ha rivendicato il diritto di proprietà. Rientrano in questa casistica le pagine web di un sito, con annessi e connessi come foto o musica digitalizzata.

Passiamo ora dall’altra parte, ponendoci il problema in cui siamo noi a dover tutelare nostro prodotto con il copyright.

Sia nel caso in cui siamo degli inventori, sia in quello in cui vogliamo verificare la possibilità di utilizzare materiale recuperato da Internet o canali similari, in Italia ci dobbiamo rivolgere alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE). Questo ente, di diritto pubblico, ma a gestione privata, è infatti l’unico organismo in grado di concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell’interesse degli aventi diritto. Attivare il processo di registrazione SIAE ci dà anche l’unica garanzia a poter percepire i proventi derivanti dalle vendite.

 



[1] La traduzione letterale italiana è  “diritto di copia”.

[2] Soltanto per semplicità, in questa trattazione il concetto di diritto d’autore è assimilato a quello più stringente di “proprietà intellettuale”.

[3] I sistemi civil law si sono sviluppati in Europa a partire dal diritto romano, il quale, a sua volta, è con l’imperatore Giustiniano (483-565, autore della raccolta normativa Corpus Iuris Civilis). In questi sistemi il giudice deve attenersi, per quanto possibile, alla lettura della legge ed allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo.

[4] L’ordinamento giuridico anglosassone è noto con il termine Common law ed è fondato su leggi non scritte e sviluppatosi attraverso i precedenti delle decisioni giurisprudenziali.

[5] La London Company of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra).

[6] Il termine tecnico è Peer-to-peer, ed il suo acronimo P2P.

[7] http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html

[8] ART.1

[9] A dircelo è l’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633

[10] Art. 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

[11] Cioè alimenta il server Internet che funziona da “contenitore” di file.

[12] In altre parole non c’è alcun numero verde a cui telefonare o persona a cui rivolgerci.

[13] Tecnicamente il fenomeno è indicato dal termine inglese downloading.