Con
questa espressione[1],
si intende l’insieme delle normative sul diritto
d’autore in vigore nel mondo anglosassone (ex – Commonwealth) e statunitense.
Qualcuno potrà allora pensare di essere esonerato dall’osservarne le regole, perché
non residente in uno di questi paesi, ma non è così!
Infatti,
con il tempo, il termine ha assunto anche in Italia un
significato analogo ad indicare il rispetto della normativa nazionale a tutela
del diritto di autore[2],
da cui il copyright differisce sotto vari aspetti. Ma questo, si
sa, è fisiologico in quanto l’ordinamento giuridico italiano, in verità europeo,
noto con il termine civil law[3],
si basa su presupposti del diritto romano fondamentalmente diversi da quelli
anglosassoni[4].
Di
preciso, per diritto d’autore si
intende il riconoscimento di un insieme di facoltà, di natura morale ed
economica, alla persona che realizza un’opera di ingegno di carattere creativo
ed innovativo.
Il
riconoscimento di tale status ha origine nel secolo XIV, con l’avvento della
stampa, allorquando il governo inglese, un po’ per motivi di censura, un po’
per rimpinguare le casse dello Stato, costituì l’associazione dei librai[5],
ed ogni opera per poter essere stampata, doveva essere registrata nell’apposito
registro della corporazione e sottoposta al vaglio dei censori.
Al
giorno d’oggi, l’avvento della tecnologia multimediale, ed in particolare del
computer e di Internet, ha fatto vacillare significativamente uno dei cardini
alla base del copyright: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre o diffondere,
su supporto tradizionale, fisico e tangibile, le opere pubblicate o realizzate
da qualcun altro.
Il
primo episodio eclatante, che ha messo a nudo il fenomeno, è riconducibile,
agli inizi del millennio, al cosiddetto caso Napster.
Chi
è stato giovane un po’ di tempo fa ricorderà sicuramente quanto fosse facile scaricarsi
o condividere gratuitamente file musicali attraverso Internet. La chiusura di
Napster avvenuta nel 2002 e generata dalle denunce degli editori che vedevano
nel sistema un concorrente ai propri profitti, non ha risolto, se non per breve
tempo, il problema.
Infatti,
attualmente esistono nuove tecnologie di condivisione file gratuita[6],
che anche se nel rispetto della normativa
vigente, comportano, di fatto, una costante e significativa diminuzione delle
vendite di opere multimediali (musica, film, ecc …).
La
smaterializzazione del supporto fisico, stabilisce, di fatto, che non sono i
beni materiali ad avere valore, ma le idee, i concetti, l’originalità del
pensiero. Internet, quindi, non sancisce affatto la fine del copyright, ma
obbliga i giuristi a dover affrontare nuove sfide per reperire gli strumenti
più adatti alla tutela dell’opera intellettuale presente in rete.
Di
fatto, l’attuale realtà evidenzia una certa difficoltà della legislazione che non
riesce a stare al passo della tecnologia. Ma non per questo dobbiamo sentirci
autorizzati ad un comportamento illecito. In Italia, il diritto d’autore è
disciplinato essenzialmente dalla seguente dottrina:
In
base a questa normativa, si considerano come opere protette: “[8]
[…] le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono
altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.”
Entrando
poi nel dettaglio delle tipologie di opere considerate come protette[9]
dalla normativa, troviamo:
Il
fenomeno interessa anche le cosiddette opere collettive, ovvero quelle ottenute
dalla riunione di più opere o più parti di esse, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un
determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico oppure
artistico. Rientrano in questo caso enciclopedie, dizionari, antologie, riviste
e giornali[10].
A
questo punto sappiamo benissimo cosa è lecito, e cosa non lo è, e
nell’operatività delle nostre ricerche o relazioni quotidiane, dobbiamo sempre
valutare se il materiale che stiamo utilizzando per le nostre attività può
essere utilizzato oppure ne dobbiamo chiedere autorizzazione al legittimo
proprietario. La violazione del diritto d’autore, infatti, è perseguibile
penalmente:
Le
pene pecuniarie ed il periodo di reclusione, si inaspriscono nel caso in cui la
diffusione di materiale protetto da copyright è a scopo di lucro. Va rilevato
che in tutti i casi le sanzioni sono di natura penale: in altre parole il reato
è assimilabile a quello di furto e l’aver commesso l’illecito comporta l’iscrizione
di una condanna che, ovviamente, ha il suo peso specifico ai fini di un
concorso o di gare di appalto pubblico.
Dobbiamo
maturare una forte presa di coscienza in materia di diritto d’autore. Anzi,
dobbiamo diffondere questa consapevolezza anche a tutta la nostra
organizzazione attraverso un’adeguata campagna di formazione. È legittimo,
altresì, tutelarsi anche attraverso soluzioni di natura tecnica in grado di
sopperire, automaticamente, a possibili
azioni fraudolente perpetrate dai nostri collaboratori e rivolte a ledere i
diritti d’autore.
Un
discorso a parte merita il software, ovvero la miriade dei cosiddetti programmi
che vengono utilizzati dal nostro computer.
Ne possiamo distinguere di tre categorie:
In
genere, il sistema operativo viene venduto insieme al computer acquistato. Rientra
in questa categoria software come Linux, Microsoft XP o Vista, Unix, ecc…
Le
applicazioni di produzione individuale che permettono di effettuare videoscrittura
o calcoli attraverso un foglio elettronico, in genere sono oggetto di faticoso
baratto, di natura economica, con chi ci sta vendendo il computer. Rientrano in
questa categoria Microsoft Office, Sun Openoffice, ecc….
Infine,
i programmi applicativi. Questi sono venduti da aziende di settore, le quali,
recependo le nostre esigenze, ci confezionano su misura, l’abito software rispondente ai requisiti richiesti.
In
ogni caso dobbiamo spendere una montagna di soldi, e siccome risparmiare piace
a tutti, ecco la forte tentazione di utilizzare software copiato o privo di
licenza.
Sbagliato,
non possiamo cadere in questa trappola, anche se ci auspichiamo che i costi
diventino sempre più ragionevoli grazie alla competitività che nel settore si
sta rapidamente sviluppando e grazie alle continue battaglie contro il fenomeno
della pirateria informatica. Questo non significa però che dobbiamo necessariamente
utilizzare del software coperto da licenza. Infatti, esistono molte soluzioni
per le quale non è previsto il pagamento di alcun diritto. Rientrano in questa
categoria i programmi conosciuti come opensource,
freeware, oppure i cosiddetti no-copyright.
Anche
in questo caso però dobbiamo valutare attentamente le nostre scelte. Se infatti
si ottiene un risparmio immediato sull’acquisto del prodotto, dobbiamo sapere
che tali opere sono nate a solo scopo di studio, e pur rappresentando una
realtà molto significativa, non prevedono una loro distribuzione commerciale e,
di conseguenza, non prevedono alcun tipo di assistenza o di help-desk[12].
L’unico tipo di supporto auspicabile è quello di sperare che altri utenti
abbiano già avuto il nostro problema e che la soluzione di questo venga
pubblicata in Internet o sia motivo di discussioni on-line (forum, blog, ecc…).
Se
la scelta cade invece nell’acquisto di software protetto da diritti, va posta
attenzione al tipo di licenza da acquistare. L’elemento discriminante è, in
questo caso, il numero delle utenze, ovvero delle persone che utilizzeranno il
software che va da uno (uso personale), a oltre cento ( la cosiddetta formula
aziendale o Enterprise).
Concentriamoci
adesso su altre categorie di software che, senza neanche accorgersene,
utilizziamo quotidianamente: i file, ovvero quegli oggetti contenenti informazioni
omogenee.
Dando
ormai per acquisito che non si può effettuare il salvataggio sul proprio
computer[13]
di immagini, testi, video e opere il cui autore ha assoggettato a copyright,
oggi si ci interroga se potenzialmente saremmo legalmente perseguibili per il
fatto che programmi di navigazione Internet, i cosiddetti browser, acquistati legalmente, effettuano di fatto, in maniera
automatica ed a nostra insaputa, una copia sul nostro disco rigido delle pagine
web visitate.
Ancora
una volta facciamoci guidare dal buon senso: esiste una normativa consolidata e
quella va rispettata e fatta rispettare dai nostri collaboratori. Per tutto ciò
che invece è in corso di perfezionamento, quello che possiamo fare è tenersi
aggiornati costantemente attraverso ricerche, sottoscrizioni di abbonamenti a
pubblicazioni specializzate e iscrizione
a corsi di formazione. Questo processo ci farà acquisire una forma mentis che naturalmente ci porterà
a gestire anche situazioni nuove o che non trovano riscontro in precedenti nostre
esperienze.
Per
riconoscere un’opera tutelata dal diritto d’autore si utilizza il simbolo ©.
Questo è sempre vero in quanto convenzione internazionale, e mentre è
applicabile fisicamente su delle opere contenute su un supporto fisico quale la
carta, la tela o una pellicola, il marchio deve intendersi presente ove non
esista il supporto fisico, ma l’autore ne ha rivendicato il diritto di
proprietà. Rientrano in questa casistica le pagine web di un sito, con annessi
e connessi come foto o musica digitalizzata.
Passiamo
ora dall’altra parte, ponendoci il problema in cui siamo noi a dover tutelare nostro
prodotto con il copyright.
Sia
nel caso in cui siamo degli inventori, sia in quello in cui vogliamo verificare
la possibilità di utilizzare materiale recuperato da Internet o canali similari,
in Italia ci dobbiamo rivolgere alla Società Italiana degli Autori e degli Editori
(SIAE). Questo ente, di diritto pubblico, ma
a gestione privata, è infatti l’unico organismo in grado di concedere licenze e
autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell’interesse
degli aventi diritto. Attivare il processo di registrazione SIAE ci dà anche l’unica
garanzia a poter percepire i proventi derivanti dalle vendite.
[1] La traduzione letterale italiana è “diritto di copia”.
[2] Soltanto per semplicità, in questa trattazione il concetto di diritto d’autore è assimilato a quello più stringente di “proprietà intellettuale”.
[3] I sistemi civil law si sono sviluppati in Europa a partire dal diritto
romano, il quale, a sua volta, è con l’imperatore Giustiniano (483-565, autore
della raccolta normativa Corpus Iuris Civilis).
In questi sistemi il giudice deve attenersi, per quanto possibile, alla lettura
della legge ed allo spirito del legislatore,
sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo.
[4] L’ordinamento giuridico anglosassone è noto con il termine Common law ed è fondato su leggi non scritte e sviluppatosi attraverso i precedenti delle decisioni giurisprudenziali.
[5]
[6] Il termine tecnico è Peer-to-peer, ed il suo acronimo P2P.
[7] http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html
[8] ART.1
[9] A dircelo è l’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633
[10] Art. 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633
[11] Cioè alimenta il server Internet che funziona da “contenitore” di file.
[12] In altre parole non c’è alcun numero verde a cui telefonare o persona a cui rivolgerci.
[13] Tecnicamente il fenomeno è indicato dal termine inglese downloading.